Regolamento per alienazione dei beni immobili della Fondazione Strachan – Rodinò E.T.S.

FONDAZIONE ISTITUTO STRACHAN RODINO’
REGOLAMENTO PER L’ALIENAZIONE DEI BENI IMMOBILI

                           ART. 1 – Oggetto – Programmazione alienazioni

1. Il presente regolamento definisce le procedure da applicare nella alienazione di beni immobili disponibili del patrimonio della Fondazione Istituto Strachan-Rodinò, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni ed alle norme
legislative sulla alienazione del patrimonio immobiliare nonché sulla contabilità delle Fondazioni quale Ente del Terzo Settore, fermi restando i principi generali dell’ordinamento giuridico – contabile e l’adozione di criteri di trasparenza ed
adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto.
2. Con la delibera di approvazione del bilancio di previsione annuale, la Fondazione può programmare le alienazioni che intende avviare nel corso degli esercizi finanziari di riferimento.
3. Tale deliberazione vale come atto fondamentale programmatico, qualora ciascuno dei beni compreso nell’ elenco dei beni da alienare sia accompagnato da apposita stima, ai sensi del successivo articolo.

                                              ART. 2 – Valutazione

1.I beni dell’Ente vengono alienati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento dell’alienazione.
2.I beni da alienare vengono preventivamente valutati con riferimento ai valori correnti di mercato per i beni di caratteristiche analoghe, sulla base delle metodologie e delle tecniche estimative più coerenti alla natura del bene da valutare, mediante perizia di stima, a cura di un tecnico incaricato dalla Fondazione.
3. Ai fini della stima, il C.D.A. può stabilire di avvalersi dei parametri nella misura media indicati dall’Ufficio del Territorio dell’Agenzia delle Entrate. Il valore stimato è la base per la successiva gara.

ART. 3 – Provenienza dei beni e classificazione in funzione del valore.

1.Possono essere alienati soltanto i beni che siano nell’effettiva disponibilità della Fondazione, come risulta dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari.
2.Possono anche essere alienati i beni dei quali la Fondazione è divenuta proprietaria a titolo originario per usucapione, invenzione e altre cause.

                      ART. 4 – Forme di gara – Modalità di alienazione

1. Sono assicurati, per la scelta del contraente, criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare le offerte.
2. I contraenti vengono individuati mediante:
a) asta, col sistema del massimo rialzo sul prezzo estimativo dei beni riportato nel bando, da esprimere con offerte segrete, in busta chiusa e sigillata;
b) trattativa privata se trattasi di permuta;

                ART. 5 – Affissione e pubblicazione avvisi di vendita

Le modalità di affissione e pubblicazione degli avvisi di vendita saranno pubblicati sul sito internet della Fondazione, all’indirizzo www.fondazionestrachanrodino.it  nella sezione “patrimonio e bandi”. Inoltre si procede alla pubblicità mediante affissione di cartelli da apporre sul bene posto in vendita.
L’alienazione oggetto di permuta avverrà sulla base delle trattative direttamente condotte con gli acquirenti. La trattativa è condotta in modo che i potenziali interessati siano messi al corrente di tale procedura.

                            ART. 6 – REQUISITI DEI CONCORRENTI

Sono ammessi a partecipare i soggetti che presentino i seguenti requisiti generali:
1. persone fisiche che intendano diventare, esse stesse, titolari dell’immobile oggetto dell’asta o che agiscano in nome e per conto di terzi con procura speciale o che agiscano per persona da nominare;
2. E’ vietata la partecipazione al bando di vendita di immobili ai componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, nonché a tutti coloro che ricoprono cariche pubbliche o sono destinatari di incarichi da parte della amministrazione comunale di Napoli e dell’amministrazione regionale della Campania, ivi compreso i loro parenti fino al quarto grado di parentela nonché i rispettivi coniugi ed affini.
Oltre ai requisiti generali sopra riportati i soggetti che intendono partecipare alla gara dovranno possedere i requisiti e/o le condizioni per contrarre con la pubblica amministrazione, previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Inoltre, in uno alla proposta di acquisto, gli interessati dovranno produrre idonea documentazione debitamente sottoscritta, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000, attestante di non essere sottoposti a procedimento penale e di non aver riportato condanna definitiva per i seguenti casi:
– delitto previsto dall’art. 416 bis del codice penale, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’art. 74 del testo Unico approvato con DPR 309/1990 o per un delitto di cui all’art. 73 del citato Testo Unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un altro delitto concernente la fabbricazione, l’importazione, l’esportazione, la vendita o la cessione, nonché il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
– reati previsti dagli articoli 314, primo comma (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell’errore altrui), 316 bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d’ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio), 319 ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di una persona incaricata di un pubblico servizio), nonché i delitti del TITOLO III (delitti contro l’amministrazione della giustizia) del codice penale;
– reati previsti dall’art. 644 (usura), 629 (estorsione), 609 bis (violenza sessuale), 609 quater (atti sessuali con minorenni), 609 quinquies (corruzione di minorenni);
– delitti la cui pena prevede la emissione di misure cautelari personali.
L’assenza di condizioni ostative ai sensi della normativa vigente in tema di lotta alla mafia.
L’Amministrazione si riserva di acquisire al momento della cessione dell’immobile la documentazione attestante l’inesistenza delle cause preclusive di cui sopra.
3. qualora trattasi di persone giuridiche (società od ente) gli interessati dovranno presentare: esatta denominazione e ragione sociale, sede legale, codice fiscale, partita IVA; in allegato dovrà essere prodotto inoltre il certificato del Tribunale o la certificazione notarile sostitutiva attestante l’esistenza della società e le generalità del legale rappresentante; in caso di aggiudicazione dovrà essere prodotto certificato della Camera di Commercio in data di rilascio non anteriore a tre mesi;

                                              ART. 7 – Offerte

1.Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile. Sono, pertanto, immediatamente vincolanti per l’offerente,
mentre ogni effetto giuridico obbligatorio nei confronti della Fondazione consegue all’aggiudicazione definitiva.
L’offerta presentata è vincolante per il periodo di 90 giorni, salvo il diverso periodo indicato nel bando.
2.Non è consentito al medesimo soggetto di presentare più offerte.
3.Non sono ammesse offerte non presentate secondo le modalità stabilite dal bando, né offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri.
4.L’aumento deve essere indicato in misura percentuale sull’importo a base di gara, espressa in cifre e in lettere. Qualora vi sia discordanza tra il prezzo in lettere e in cifre è valida l’indicazione più conveniente per la
Fondazione.

                                    Art. 8 – Pagamento rateizzato

1.Qualora ragioni di opportunità e di convenienza lo richiedano, potrà essere accordata all’acquirente la rateizzazione del pagamento fino ad un massimo di n.10 (dieci) rate mensili oltre il pagamento degli interessi di legge oltre alla rivalutazione monetaria. In tal caso l’acquirente dovrà obbligatoriamente stipulare, prima della firma del contratto, apposita polizza fidejussoria in favore della Fondazione a garanzia dell’esatto adempimento dei pagamenti rateizzati unitamente alle somme relative agli interessi e rivalutazione monetaria.
2.Dell’eventuale rateizzazione del prezzo, ne sarà data esplicita informazione nel bando di gara con l’’indicazione delle condizioni, dei termini e delle modalità.

                                                ART. 9 – Urgenza

1.In caso d’urgenza tutti i termini previsti dal presente regolamento sono abbreviabili sino alla metà.
2.Il provvedimento col quale si indice la gara deve motivare espressamente le ragioni di urgenza.
ART. 10 – Modalità di presentazione dell’offerta
1.I soggetti interessati all’acquisizione di beni della Fondazione dovranno presentare all’Amministrazione una “proposta irrevocabile di acquisto” contenente le seguenti indicazioni e dichiarazioni:
il prezzo a corpo offerto per l’immobile;
le modalità di pagamento;
le garanzie offerte in caso di pagamento differito;
di aver verificato lo stato di fatto e di diritto in cui si trova l’immobile oggetto dell’offerta anche con riferimento alla situazione amministrativa, catastale, edilizia ed urbanistica;
di accettare lo stato di fatto e di diritto dell’immobile esonerando la Fondazione da qualsiasi responsabilità al riguardo;
di assumere a proprio esclusivo carico ogni possibile pregiudizio che, anche solo potenzialmente, sia riconducibile allo stato o situazione di cui sopra;
avvenuto versamento della cauzione pari al 10% del prezzo offerto;
2.Per quanto riguarda la partecipazione alla trattativa, il termine di presentazione delle offerte, la cauzione, la commissione di gara, la stipula del contratto sono richiamate le norme di cui agli articoli successivi.

               ART. 10 – Modalità di presentazione dell’offerta

1.I soggetti interessati all’acquisizione di beni della Fondazione dovranno presentare all’Amministrazione una “proposta irrevocabile di acquisto” contenente le seguenti indicazioni e dichiarazioni:
il prezzo a corpo offerto per l’immobile;
le modalità di pagamento;
le garanzie offerte in caso di pagamento differito;
di aver verificato lo stato di fatto e di diritto in cui si trova l’immobile oggetto dell’offerta anche con riferimento alla situazione amministrativa, catastale, edilizia ed urbanistica;
di accettare lo stato di fatto e di diritto dell’immobile esonerando la Fondazione da qualsiasi responsabilità al riguardo;
di assumere a proprio esclusivo carico ogni possibile pregiudizio che, anche solo potenzialmente, sia riconducibile allo stato o situazione di cui sopra;
avvenuto versamento della cauzione pari al 10% del prezzo offerto;
2.Per quanto riguarda la partecipazione alla trattativa, il termine di presentazione delle offerte, la cauzione, la commissione di gara, la stipula del contratto sono richiamate le norme di cui agli articoli successivi.

                                                 ART. 11 – Asta

La procedura per l’asta prevede le seguenti fasi:
predisposizione dell’avviso d’asta;
pubblicazione dell’avviso d’asta sul sito internet della Fondazione alla categoria “patrimonio e bandi”;
espletamento della gara con le operazioni ad esse connesse;
aggiudicazione;
espletamento di ulteriori incanti qualora siano previsti esperimenti di miglioramento.

                    ART. 12 – Predisposizione avviso d’asta

Nell’avviso d’asta dovranno essere indicati:
i beni da vendere, loro descrizione e provenienza;
il prezzo estimativo a base d’asta;
l’eventuale prezzo estimativo degli accessori considerati immobili per destinazione;
gli eventuali vincoli e servitù;
l’anno, il giorno, l’ora ed il luogo dell’espletamento della gara;
l’ufficio dell’amministrazione della Fondazione presso il quale è possibile avere informazioni e documentazione degli immobili posti in vendita, nonché eventuali documenti relativi alla presentazione dell’offerta;
l’avvertenza espressa se l’aggiudicazione sia definitiva o se sia possibile accettare in seconda fase esperimenti di miglioramento.

                             ART. 13 – Espletamento della gara

1.Chiunque abbia interesse all’acquisizione di uno degli immobili descritti nell’avviso d’asta può presentare all’Amministrazione una “proposta irrevocabile di acquisto” che non dovrà essere inferiore al prezzo base indicato.
2.Il soggetto interessato all’acquisizione dovrà dichiarare nella proposta irrevocabile di acquisto:
il prezzo in cifre ed in lettere, che si intende offrire per l’acquisto, tenendo presente che qualora fra l’importo espresso in cifre e quello indicato in lettere vi fosse differenza, si intenderà valida l’indicazione più vantaggiosa per la Fondazione;
le modalità di pagamento;
le garanzie offerte in caso di pagamento differito;
di approvare ai sensi dell’art.1341 del C.C. le seguenti condizioni:
l’indizione e l’espletamento della gara non vincolano ad alcun titolo la Fondazione Strachan-Rodinò, alla quale rimane sempre riservata la facoltà di non procedere alla vendita;
gli immobili verranno venduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano a favore del miglior offerente, con / senza possibilità di rilanci;
l’aggiudicatario non può avanzare né può far valere, per qualsiasi titolo o ragione, alcuna pretesa risarcitoria per l’esercizio, da parte della Fondazione Strachan-Rodinò, della riservata facoltà del rifiuto insindacabile ad approvare la vendita;
non si farà luogo alla restituzione del deposito cauzionale nei confronti dell’aggiudicatario che, per qualsiasi causa o ragione, non intenda stipulare il contratto di compravendita ovvero non si presenti per la stipulazione di eventuale preliminare, nei termini, nella sede e nelle modalità comunicati;
tutte le spese per eventuali frazionamenti rimangono a carico della parte acquirente.
3.La proposta dovrà essere chiusa in doppia busta: quella interna dovrà recare sul frontespizio l’indicazione dell’immobile indicato nell’avviso, quella esterna, oltre all’indirizzo del Servizio proponente la vendita la dicitura
“PROPOSTA PER L’ACQUISTO DI IMMOBILE”.
4.L’offerta in questione dovrà pervenire alla segreteria della Fondazione a mezzo raccomandata AR, oppure consegnata a mano entro e non oltre la data riportata nell’avviso. Non saranno prese in considerazione le offerte
prevenute oltre il termine indicato nell’avviso, restando a carico dell’offerente eventuali disservizi di qualsiasi natura.
5.Alla proposta dovrà essere allegato assegno circolare non trasferibile dell’importo pari al 10% del prezzo offerto, intestato alla Fondazione Strachan-Rodinò, a titolo di deposito cauzionale infruttifero, che verrà restituito
ai non aggiudicatari entro 15 (quindici) giorni dalla conclusione della gara. Tale svincolo avverrà nella stessa giornata per i concorrenti presenti non aggiudicatari.
6.L’apertura delle buste avverrà entro 15 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, da apposita commissione di gara.
7.La Fondazione Strachan-Rodinò comunicherà, a mezzo lettera raccomandata AR, se non siano previsti esperimenti di miglioramento, l’approvazione della vendita al concorrente aggiudicatario, entro 15 (quindici) giorni dall’espletamento della gara.
8.Il concorrente avrà l’obbligo di provvedere al pagamento del prezzo offerto che verrà corrisposto per intero alla stipula del rogito notarile.
9. L’atto notarile sarà redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della predetta comunicazione.
Qualora per difficoltà di ordine catastale non sia possibile addivenire alla stipula dell’atto definitivo di compravendita entro 45 (quarantacinque) giorni, si procederà alla stipula di un preliminare alla cui sottoscrizione la parte promissaria acquirente verserà oltre al 2%, un acconto del 30% del prezzo stabilito, a titolo di caparra confirmatoria.

ART. 14 – Gara deserta – Eventuale riduzione del prezzo base

1.Nella eventualità che la gara risultasse deserta, è possibile effettuare una nuova gara individuando un nuovo prezzo a base d’asta.
2.Il prezzo a base d’asta della seconda gara dovrà essere determinato tenendo conto della residua appetibilità del bene posto in vendita, considerata la prima asta deserta e sarà definito dal professionista esterno incaricato che ha redatto la perizia di stima.
3.Il prezzo a base d’asta della seconda gara non potrà essere inferiore rispetto al prezzo base della prima gara, inteso come valore della perizia, decurtato del 20%
4.Nel caso in cui anche la seconda asta non vada a buon fine (asta deserta o offerte irregolari o non valide), si procederà a trattativa privata il cui prezzo non potrà essere inferiore rispetto al prezzo base della prima gara, inteso come valore di perizia, decurtato del 30%

                                                ART. 15 – Verbale

1.Dello svolgimento e l’esito delle gare (asta e trattativa privata) viene redatto apposito verbale, sotto la direzione del Presidente ed alla presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, con l’assistenza degli altri organi istituzionali della Fondazione, e, se del caso, anche con la presenza del tecnico incaricato della stima degli immobili oggetto del bando.
2. Il verbale riporta l’ora, il giorno, il mese, l’anno e il luogo in cui si è dato corso all’apertura delle buste; il nominativo e la carica dei componenti del CDA presenti; il numero delle offerte pervenute, i nominativi degli intervenuti alla gara, la graduatoria delle offerte, la migliore offerta e l’aggiudicazione provvisoria.
3.Il verbale non tiene luogo di contratto. Il passaggio di proprietà del bene avviene, pertanto, con la stipulazione del successivo contratto, a seguito dell’aggiudicazione definitiva.
4.Quando non siano pervenute offerte nei termini, oppure le offerte non siano accettabili per qualsiasi ragione, viene compilato il verbale attestante la diserzione della gara.

                                               ART. 16 – Contratto

1.La vendita viene perfezionata con contratto, con le forme e modalità previste dal codice civile.
2.Di norma il contratto viene rogato da notaio scelto dalla controparte, dovendo questa affrontare le spese contrattuali ed erariali.
3.Qualora la controparte lo richieda, il notaio viene nominato dal C.D.A. con deliberazione.
4.In ogni caso la vendita viene stipulata a corpo e non a misura.

                                          ART. 17 – Garanzia

1.La Fondazione garantisce l’evizione all’acquirente e la piena titolarità e libertà dei diritti venduti, dichiarando la sussistenza o meno di pesi o formalità pregiudizievoli.
2.La parte acquirente viene immessa nel possesso legale del bene alienato, a tutti gli effetti utili e onerosi, dalla data di stipulazione del contratto di compravendita.

                                               ART. 18 – Prezzo

1.L’acquirente deve pagare il prezzo di vendita, come risultante dagli esiti della gara, non oltre la stipulazione del contratto.
2.In mancanza, la Fondazione tratterrà la cauzione versata e porrà a carico del mancato acquirente i costi di eventuali nuove gare, anche rivalendosi su crediti, eventualmente vantati da questi nei confronti dell’Amministrazione, ferme restando tutte le azioni in tema di responsabilità contrattuale.

                                           ART. 19 – Gare esperite

1.Gli esiti delle gare sono pubblicati con le medesime forme della pubblicazione degli estratti del bando di gara.
2.L’avviso di gara esperita descrive il numero delle offerte presentate, l’aggiudicatario, l’aumento percentuale e il prezzo contrattuale.

 

 

 

 

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